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Previdenza professionale (pilastro 2a)
Gli impiegati di un’azienda agricola o orticola* che non fanno parte della famiglia del gerente possono essere assicurati presso Agrisano Pencas per la previdenza professionale (pilastro 2a).
Conformemente alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), al di sopra di un determinato salario, ogni impiegato che non fa parte della famiglia deve essere affiliato a una cassa pensione. In questo modo si garantisce il rispetto del secondo pilastro del principio dei tre pilastri enunciato dall’articolo 111 della Costituzione federale.
Le nostre agenzie regionali sono volentieri a disposizione delle aziende agricole per trovare le soluzioni previdenziali adatte per gli impiegati.
* fratelli e sorelle, zie e zii | nuore e generi che non intendono riprendere l’azienda agricola | tutti gli impiegati senza legami di sangue
Piani
I diversi piani d’assicurazione permettono alle aziende e alle persone di assicurarsi corrispondente ai loro bisogni.
Piani | Prestazioni | Piani E/E+ e F/F+ in opzione | |
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A | minimo legale | Rendita di vecchiaia e di superstiti più alta | |
B | minimo legale | + prestazioni più alte in caso di decesso e invalidità | Rendita di vecchiaia e di superstiti più alta |
C | minimo legale | + prestazioni più alte in caso di decesso e invalidità | Rendita di vecchiaia e di superstiti più alta |
Chi deve essere assicurato presso Agrisano Pencas
Ogni impiegato che non fa parte della famiglia:
- legato da un rapporto di lavoro superiore a tre mesi
- e al quale è versato un salario lordo annuale superiore a CHF CHF 22'050.- (stato: 2024)
- e che ha compiuto 17 anni. L’obbligo assicurativo inizia:
– il 1° gennaio che segue il compimento del 17° anno di età per i rischi decesso e invalidità;
– il 1° gennaio che segue il compimento del 24° anno di età per il risparmio vecchiaia
Chi non deve essere notificato a Agrisano Pencas
I seguenti impiegati non sottostanno alla previdenza professionale obbligatoria:
- le persone il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi AVS;
- le persone con un contratto di lavoro di durata limitata e inferiore a 3 mesi (fatto salvo l’art. 1k dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità OPP 2);
- gli impiegati che hanno un’altra attività professionale principale (salariata o indipendente) e che sono già assicurati obbligatoriamente;
- le persone che sono considerate invalide almeno al 70% nel quadro dell’AI e le persone per le quali occorre una proroga provvisoria del contratto assicurativo come previsto dall’articolo 26a della legge fe-derale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità LPP;
- collaboratori che fanno parte della famiglia del titolare dell’azienda:
– coniuge, partner registrata/o;
– famigliare in linea ascendente e discendente (madre e padre, nonna e nonno, figlia e figlio, abiatica e abiatico);
– nuora e genero che intendono riprendere l’azienda a loro nome per gestirla direttamente.