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Condizioni quadro per la libera scelta dell’ospedale

16.05.2024

In linea di principio, gli assicurati in Svizzera sono liberi di scegliere l'ospedale per le cure stazionarie. Tuttavia, a seconda delle circostanze, ciò può comportare costi aggiuntivi che la persona assicurata deve sostenere personalmente – o tramite la propria assicurazione complementare.

Nell’ambito della pianificazione ospedaliera i Cantoni sono tenuti a garantire il fabbisogno di cure ospedaliere stazionarie alla popolazione residente. L'elenco degli ospedali di un Cantone può includere sia ospedali sul proprio territorio cantonale che all’esterno di esso. Gli assicurati devono partecipare ai costi delle cure ospedaliere stazionarie. L'importo del contributo dipende dalla franchigia scelta, dall’aliquota percentuale generale e dal contributo ospedaliero giornaliero.

Il rimborso delle cure ospedaliere stazionarie è di norma coperto dall'assicuratore malattie e dal Cantone di domicilio della persona assicurata secondo una chiave di finanziamento fissa. La quota parte del rimborso dal Cantone di domicilio è di almeno il 55 percento del totale, mentre l'assicuratore malattie è tenuto a pagare un massimo del 45 percento.

Sono previsti costi supplementari se la persona assicurata sceglie un ospedale non registrato nell’elenco degli ospedali del Cantone di domicilio o un ospedale convenzionato in assenza di motivi d’ordine medico (urgenza; la prestazione non è offerta da nessun ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio). Di norma, l'assicuratore malattie e il Cantone di domicilio copriranno l’indennizzo al massimo sulla base della cosiddetta tariffa di riferimento del Cantone di domicilio. L'eventuale differenza risultante è a carico della persona assicurata stessa o della sua assicurazione complementare. Con il modello di assicurazione complementare AGRI-speciale, questi costi aggiuntivi al di fuori del Cantone sono coperti.

Monika Veronesi
Responsabile Prestazioni
Agrisano