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Copertura assicurativa per danni sismici

13.06.2024

La situazione dei risarcimenti in caso di terremoto è complessa. Attualmente non esiste alcuna base giuridica per il finanziamento dei danni sismici e non c’è un’assicurazione su larga scala. Tuttavia ci sono opzioni per assicurarsi su base volontaria.

Il 4 giugno 2024, il Servizio Sismico Svizzero (SED) ha segnalato un terremoto nella Svizzera centrale di magnitudo 4,4 sulla scala Richter. Con una tale magnitudo, si possono prevedere piccoli danni isolati agli edifici. I terremoti di forte intensità che provocano vasti danni agli edifici sono rari in Svizzera. Tuttavia, sempre secondo il SED, i terremoti potrebbero causare ingenti danni anche in Svizzera.

Nella maggior parte dei Cantoni, è obbligatoria l’assicurazione contro i danni causati dagli incendi e dagli elementi naturali. Tuttavia, questa assicurazione non copre i danni sismici. In caso di terremoto di intensità VII o superiore, il Pool svizzero per la copertura dei danni sismici (SPE) sostiene i suoi membri con prestazioni volontarie. Ma non tutti gli istituti di assicurazione stabili vi sono affiliati. Con le prestazioni del SPE, per esempio, in caso di terremoto l'Assicurazione stabili Argovia («Aargauische Gebäudeversicherung») sostiene i proprietari con un massimo di CHF 100'000 per edificio assicurato. Per una ricostruzione completa – ad es. di una casa d’abitazione – ciò non è però sufficiente.

Per persone private e aziende esistono diversi prodotti assicurativi volontari contro i terremoti. A volte questi prodotti coprono sia i danni agli edifici e al mobilio domestico sia i costi derivanti da un’interruzione dell’attività. Attualmente in tutta la Svizzera circa il 15% degli edifici è assicurato su base volontaria contro i terremoti.

Per il finanziamento dei danni sismici tramite lo Stato non esiste ancora una base giuridica, ma è in consultazione una modifica della Costituzione federale attraverso l'articolo 74a che prevede che la Confederazione possa emanare disposizioni per proteggere le persone e gli oggetti in caso di terremoto. Inoltre, dovrebbe essere creata la possibilità di riscuotere un contributo dai proprietari di immobili solo dopo che un terremoto ha causato danni. Con lo strumento di finanziamento proposto, non verrebbero effettuati pagamenti finché non si verifica un sisma che causi danni significativi agli edifici. Tuttavia, in caso di un tale terremoto, i proprietari di immobili in Svizzera sarebbero obbligati a fornire un contributo che non può superare lo 0,7% della somma assicurata degli edifici per lo scopo specifico. I risultati della consultazione sull’art. 74a, conclusa nel marzo 2024, non sono ancora disponibili.

Le consulenti e i consulenti delle agenzie regionali di Agrisano, affiliate alle Unioni cantonali dei contadini, nonché il servizio di consulenza di Agrisano a Brugg, sono a completa disposizione per aiutarvi nella costruzione di una copertura assicurativa corretta contro le conseguenze degli eventi naturali.

Stefan Binder
Fondazione Agrisano